1. L'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Giudici dei tribunali tributari). - 1. I giudici dei tribunali tributari sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari e amministrativi, in servizio o a riposo;
b) i docenti di ruolo universitari o della scuola secondaria di secondo grado e i ricercatori in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;
c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente e che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree o altra equipollente. Sono esclusi i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in servizio o a riposo;
d) i notai e gli iscritti agli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti, che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
e) coloro che sono stati iscritti agli albi professionali di cui alla lettera d) e che hanno esercitato attività di amministratori, di sindaci, di dirigenti o di revisori dei conti in società di capitali;
f) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche e che hanno esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;
g) gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali, che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni».